Art. 10

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Un contratto è concluso annualmente, sotto la responsabilità dello Stato membro, tra l’organo competente designato dalle autorità nazionali e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell’. In base a tale contratto gli uffici contabili s’impegnano a compilare le schede aziendali conformemente alle disposizioni dell’, contro una retribuzione forfetaria. 2.   Le clausole del contratto di cui al paragrafo 1, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 3.   Ove le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa.
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