Art. 7
In vigore dal 30 nov 2009
1. Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:
a)
informare il comitato nazionale, i comitati regionali e gli uffici contabili circa le modalità di applicazione che li riguardano e di vigilare sulla corretta applicazione di tali modalità;
b)
redigere, sottoporre all’approvazione del comitato nazionale e trasmettere quindi alla Commissione:
i)
il piano di selezione delle aziende contabili, redatto sulla base dei dati statistici più recenti, presentati secondo la tipologia comunitaria delle aziende agricole;
ii)
il rapporto sull’esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili;
c)
elaborare:
i)
l’elenco delle aziende contabili;
ii)
l’elenco degli uffici contabili disposti a compilare le schede aziendali, e in grado di farlo, conformemente alle clausole dei contratti previsti agli ;
d)
riunire le schede aziendali trasmessegli dagli uffici contabili e verificare, sulla base di un programma comune di controllo, che siano state debitamente compilate;
e)
inviare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, subito dopo la loro verifica;
f)
trasmettere al comitato nazionale, ai comitati regionali e agli uffici contabili le richieste d’informazione di cui all’, e inoltrare alla Commissione le relative risposte.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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