Art. 6

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la rete d’informazione («comitato nazionale»). 2.   Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare: a) il piano di selezione delle aziende contabili, che precisi segnatamente la loro ripartizione per classe d’aziende e le modalità di selezione di dette aziende; b) il rapporto sull’esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili. 3.   Il presidente del comitato nazionale è designato dallo Stato membro tra i membri del comitato. Il comitato nazionale prende le proprie decisioni all’unanimità. Se non è raggiunta l’unanimità, le decisioni sono prese da una autorità designata dallo Stato membro. 4.   Gli Stati membri con più circoscrizioni possono creare, a livello di ciascuna di esse, un comitato regionale per la rete d’informazione («comitato regionale»). Il comitato regionale ha in particolare il compito di cooperare con l’organo di collegamento di cui all’ nella selezione delle aziende contabili. 5.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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