Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti: a)   «capo-azienda»: la persona fisica che provvede alla gestione corrente e quotidiana dell’azienda agricola; b)   «classe di aziende»: un insieme di aziende agricole appartenenti a una stessa classe di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia comunitaria delle aziende agricole stabilita con il regolamento (CE) n. 1242/2008; c)   «azienda contabile»: qualsiasi azienda agricola scelta, o da scegliere, nel quadro della rete d’informazione; d)   «circoscrizione»: territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitata ai fini della scelta delle aziende contabili; l’elenco delle circoscrizioni figura nell’allegato I; e)   «dati contabili»: qualsiasi dato tecnico, finanziario o economico che caratterizzi una azienda agricola e che risulti da una contabilità che abbia comportato registrazioni sistematiche e regolari durante l’esercizio contabile.
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