Art. 15

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Un contratto è concluso sotto la responsabilità dello Stato membro tra l’organo competente che esso ha designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell’. In base a tale contratto gli uffici contabili s’impegnano a compilare le schede aziendali specifiche conformemente alle disposizioni dell’, contro una retribuzione forfetaria. 2.   Le clausole del contratto di cui al paragrafo 1, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Le disposizioni complementari che uno Stato membro può aggiungere al contratto sono adottate secondo la stessa procedura. 3.   Ove le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa.
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