Art. 13
In vigore dal 30 nov 2009
1. Ogni azienda contabile selezionata in base alle disposizioni dell’, secondo trattino, è oggetto di una scheda aziendale specifica, individuale e anonima. Tale scheda aziendale contiene i dati contabili indicati all’, paragrafo 2, nonché tutti gli elementi e dettagli complementari di natura contabile rispondenti alle esigenze particolari di ciascuna analisi.
2. La natura dei dati che devono figurare nelle schede aziendali specifiche, la forma della loro presentazione, nonché le relative definizioni e istruzioni, sono determinate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
3. La scheda aziendale specifica è compilata dall’ufficio contabile prescelto conformemente alle disposizioni dell’.
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