Art. 8
Materiali di categoria 1
In vigore dal 21 ott 2009
Materiali di categoria 1
I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:
a)
corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguenti:
i)
animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;
ii)
animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;
iii)
animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;
iv)
animali impiegati per esperimenti come definiti all’, lettera d), della direttiva 86/609/CEE, fatto salvo l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003;
v)
animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
b)
i seguenti materiali:
i)
materiali specifici a rischio;
ii)
corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento;
c)
sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti all’, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all’, lettera b), della direttiva 96/23/CE;
d)
sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l’ambiente elencati nell’allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;
e)
sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’, primo comma, lettera c):
i)
da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1; o
ii)
da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso materiale specifico a rischio;
f)
rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
g)
miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.
Storico versioni
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