Art. 7
Categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati
In vigore dal 21 ott 2009
Categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati
1. I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, in conformità degli elenchi di cui agli .
2. I prodotti derivati sono soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine animale dai quali derivano, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, oppure previste nelle norme di attuazione del presente regolamento adottate dalla Commissione che possono precisare le condizioni alle quali i prodotti derivati non sono soggetti a tali norme.
3. Gli possono essere modificati per tenere conto dei progressi scientifici per quanto riguarda la valutazione del livello di rischio, a condizione che tali progressi possano essere identificati sulla base di una valutazione dei rischi effettuata da un istituto scientifico appropriato. Tuttavia, nessuno dei sottoprodotti di origine animale elencati in tali articoli può essere eliminato dagli elenchi; possono essere apportate esclusivamente modifiche della categorizzazione o aggiunte.
4. Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1069:oj#art-7