Art. 9

Materiali di categoria 2

In vigore dal 21 ott 2009
Materiali di categoria 2 I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale: a) stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente; b) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’, primo comma, lettera c): i) da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o ii) da macelli diversi da quelli disciplinati dall’, lettera e); c) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che eccedono i livelli consentiti di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE; d) prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti; e) prodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 1, che sono: i) importati o introdotti da un paese terzo e non rispettano la legislazione veterinaria comunitaria applicabile alla loro importazione o introduzione nel territorio della Comunità, eccetto nei casi in cui la legislazione comunitaria consenta la loro importazione o introduzione nel rispetto di specifiche restrizioni o il loro rinvio al paese terzo; o ii) inviati verso un altro Stato membro e non rispettano le prescrizioni stabilite o autorizzate dalla legislazione comunitaria, eccetto nei casi in cui sono rinviati con l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine; f) animali e parti di animali, diversi da quelli di cui all’ o all’, i) che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell’ambito di misure di lotta alle malattie; ii) feti; iii) ovociti, embrioni e sperma non destinati alla riproduzione; e iv) pollame morto nell’uovo; g) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3; h) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3.
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