Art. 15

Misure di attuazione

In vigore dal 21 ott 2009
Misure di attuazione 1.   Le misure di attuazione della presente sezione possono essere stabilite per quanto riguarda: a) le speciali condizioni per la manipolazione a bordo e lo smaltimento di materiale derivato dall’eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all’uomo, incluse le parassitosi; b) i metodi di trattamento dei sottoprodotti di origine animale diversi dalla sterilizzazione sotto pressione, in particolare per quanto riguarda i parametri da applicare nell’ambito di detti metodi, in particolare il tempo, la temperatura, la pressione e la dimensione delle particelle; c) i parametri di trasformazione di sottoprodotti di origine animali, compresi i rifiuti di cucina e ristorazione, in biogas o compost; d) le condizioni per l’incenerimento e il coincenerimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; e) le condizioni per la combustione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; f) le condizioni per la produzione e la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cui all’, lettera c); g) l’insilamento di materiali derivanti da animali acquatici; h) la marcatura permanente dei sottoprodotti di origine animale; i) l’applicazione sul terreno di taluni sottoprodotti di origine animale, fertilizzanti organici e ammendanti; j) l’uso di taluni sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali d’allevamento; e k) il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a taluni materiali e considerato inaccettabile come indicato all’, lettera d). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 2.   In attesa dell’adozione di norme di cui: a) al paragrafo 1, primo comma, lettere c), f) e g), gli Stati membri adottano o mantengono norme nazionali per: i) la produzione e la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cui all’, lettera c); ii) la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all’, lettera p); e iii) l’insilamento di materiali derivanti da animali acquatici; b) al paragrafo 1, primo comma, lettera a), i sottoprodotti di origine animale in esso menzionati possono essere smaltiti in mare, fatta salva la legislazione comunitaria sull’ambiente.
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