Art. 16

Deroghe

In vigore dal 21 ott 2009
Deroghe In deroga agli , i sottoprodotti di origine animale possono essere: a) nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), manipolati e smaltiti conformemente alle condizioni speciali stabilite a norma di tale lettera; b) utilizzati a fini di ricerca o ad altri fini specifici in conformità dell’; c) nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all’, usati per impieghi speciali nei mangimi in conformità di tale articolo; d) nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all’, smaltiti in conformità di tale articolo; e) smaltiti o usati attraverso metodi alternativi autorizzati in conformità dell’, basati su parametri che possono prevedere la sterilizzazione sotto pressione o altri requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione; f) nel caso dei materiali di categoria 2 e di categoria 3, previa autorizzazione dell’autorità competente, impiegati nella preparazione e nell’applicazione sul terreno di preparati biodinamici di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007; g) nel caso dei materiali di categoria 3, previa autorizzazione dell’autorità competente, impiegati per l’alimentazione degli animali da compagnia; h) nel caso dei sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei materiali di categoria 1, ottenuti durante interventi chirurgici su animali vivi o durante la nascita di animali nell’azienda e smaltiti direttamente in tale azienda, previa autorizzazione dell’autorità competente.
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Deroghe (Art. 16 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo