Art. 18
Impieghi speciali nei mangimi
In vigore dal 21 ott 2009
Impieghi speciali nei mangimi
1. In deroga agli e nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, l’autorità competente può consentire la raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione di:
a)
animali da giardino zoologico;
b)
animali da circo;
c)
rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo;
d)
animali da pelliccia;
e)
animali selvatici;
f)
cani provenienti da canili o da mute riconosciuti;
g)
cani e gatti in asili;
h)
larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.
2. In deroga all’ e conformemente alle condizioni stabilite a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità competente può consentire:
a)
l’uso dei materiali di categoria 1 di cui all’, lettera b), punto ii), e dei materiali derivati da animali da giardino zoologico per l’alimentazione di animali da giardino zoologico; e
b)
l’uso dei materiali di categoria 1 di cui all’, lettera b), punto ii), per l’alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità.
3. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite per quanto riguarda:
a)
le condizioni alle quali possono essere autorizzati, per quanto riguarda lo spostamento, il magazzinaggio e l’uso di materiali di categoria 2 e di categoria 3, la raccolta e l’uso a fini di alimentazione degli animali secondo quanto indicato al paragrafo 1, anche in presenza di rischi che si sono appena manifestati; e
b)
le condizioni alle quali, in alcuni casi, in deroga agli obblighi di cui all’, paragrafo 1, può essere autorizzato l’uso come mangimi dei materiali di categoria 1, come indicati al paragrafo 2 del presente articolo, ovvero:
i)
le specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi e altre specie in taluni Stati membri, che possono venire alimentate con tali materiali;
ii)
le misure idonee a prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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