Art. 20

Autorizzazione di metodi alternativi

In vigore dal 21 ott 2009
Autorizzazione di metodi alternativi 1.   La procedura di autorizzazione di un metodo alternativo per l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati può essere avviata dalla Commissione o, su richiesta, da uno Stato membro o da una parte interessata, che può rappresentare varie parti interessate. 2.   Le parti interessate inviano le loro richieste all’autorità competente dello Stato membro nel quale intendono applicare il metodo alternativo. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta completa l’autorità competente valuta se sia stato rispettato il formato standard per le richieste di cui al paragrafo 10. 3.   L’autorità competente trasmette le richieste degli Stati membri e delle parti interessate, unitamente al rispettivo rapporto di valutazione, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e ne informa la Commissione. 4.   Quando la Commissione avvia la procedura di autorizzazione, trasmette all’EFSA il proprio rapporto di valutazione. 5.   Entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa, l’EFSA valuta se il metodo proposto garantisca che i rischi per la salute pubblica e degli animali siano: a) controllati in modo tale da prevenirne la proliferazione prima dello smaltimento a norma del presente regolamento o delle misure di attuazione dello stesso; o b) ridotti ad un livello almeno equivalente, per la categoria di sottoprodotti animali interessata, a quello garantito dai metodi di trattamento stabiliti a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera b). L’EFSA formula un parere sulla richiesta presentata. 6.   Il periodo di cui al paragrafo 5 può essere esteso in casi debitamente motivati, qualora l’EFSA richieda informazioni supplementari da parte del richiedente. Dopo aver consultato la Commissione o il richiedente, l’EFSA decide un periodo entro il quale vanno fornite le informazioni ed informa la Commissione e, se del caso, il richiedente del periodo supplementare necessario. 7.   Se i richiedenti intendono presentare informazioni supplementari di loro iniziativa, le inviano direttamente all’EFSA. In tal caso il periodo di cui al paragrafo 5 non è esteso. 8.   L’EFSA trasmette il proprio parere alla Commissione, al richiedente e all’autorità competente dello Stato membro in questione. 9.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell’EFSA e tenendone conto, la Commissione informa il richiedente del provvedimento proposto da adottare in conformità del paragrafo 11. 10.   Un formato standard per le richieste di metodi alternativi è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 11.   A seguito del ricevimento del parere dell’EFSA, è adottata: a) una misura che autorizza un metodo alternativo per l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; o b) una misura che respinge l’autorizzazione del metodo alternativo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Autorizzazione di metodi alternativi (Art. 20 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo