Art. 19
Raccolta, trasporto e smaltimento
In vigore dal 21 ott 2009
Raccolta, trasporto e smaltimento
1. In deroga agli , l’autorità competente può consentire lo smaltimento:
a)
tramite sotterramento di animali da compagnia e di equidi morti;
b)
attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all’, lettera a), punto v) e lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone isolate;
c)
attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all’, lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati;
d)
attraverso mezzi diversi dall’incenerimento o dal sotterramento in loco, sotto controlli ufficiali, nel caso di materiali di categoria 2 e di categoria 3 che non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali quando la quantità di materiale non supera un determinato volume per settimana, stabilito in relazione alla natura delle attività svolte e alle specie di origine dei sottoprodotti di origine animale in questione;
e)
attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 di cui all’, lettera a), punto i), in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia, qualora il trasporto al più vicino impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale aumenterebbe il pericolo di diffusione di rischi sanitari o, in caso di focolaio diffuso di una malattia epizootica, porterebbe al superamento delle capacità di smaltimento di tale impianto; e
f)
attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, di api e di sottoprodotti dell’apicoltura.
2. La popolazione animale di una determinata specie nelle zone isolate di cui al paragrafo 1, lettera b), non eccede una percentuale massima della popolazione animale di tale specie nello Stato membro interessato.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione informazioni relative:
a)
alle zone da essi considerate isolate ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera b) e ai motivi di tale categorizzazione, nonché informazioni aggiornate relative a eventuali cambiamenti di categorizzazione; e
b)
al ricorso alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto concerne i materiali di categoria 1 e categoria 2.
4. Le misure di attuazione del presente articolo sono stabilite per quanto riguarda:
a)
le condizioni volte a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali in caso di combustione e sotterramento in loco;
b)
la percentuale massima della popolazione animale di cui al paragrafo 2;
c)
il volume dei sottoprodotti di origine animale, in relazione alla natura delle attività e alle specie d’origine, come indicato al paragrafo 1, lettera d); e
d)
l’elenco delle malattie di cui al paragrafo 1, lettera e).
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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