Art. 17
Ricerca ed altri fini specifici
In vigore dal 21 ott 2009
Ricerca ed altri fini specifici
1. In deroga agli , l’autorità competente può consentire l’uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici, istruttivi o di ricerca, nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali.
Tali condizioni comprendono:
a)
il divieto di qualsiasi uso successivo ad altri fini dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati; e
b)
l’obbligo di smaltire i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in modo sicuro, o di rispedirli, se del caso, al loro luogo d’origine.
2. Qualora sussistano rischi per la salute pubblica e degli animali che richiedono l’adozione di provvedimenti per l’intero territorio della Comunità, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati, possono essere fissate condizioni armonizzate per l’importazione e l’uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1. Tali condizioni possono comprendere prescrizioni relative al magazzinaggio, all’imballaggio, all’identificazione, al trasporto e allo smaltimento.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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