Art. 12
Smaltimento e uso di materiali di categoria 1
In vigore dal 21 ott 2009
Smaltimento e uso di materiali di categoria 1
I materiali di categoria 1 sono:
a)
smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:
i)
direttamente, senza trasformazione preliminare; o
ii)
dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
b)
recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti:
i)
direttamente, senza trasformazione preliminare; o
ii)
dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
c)
smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione, la marcatura permanente dei materiali risultanti e il sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 diversi da quelli di cui all’, lettera a), punti i) e ii);
d)
smaltiti attraverso sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 di cui all’, lettera f);
e)
utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o
f)
utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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