Art. 12

Smaltimento e uso di materiali di categoria 1

In vigore dal 21 ott 2009
Smaltimento e uso di materiali di categoria 1 I materiali di categoria 1 sono: a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento: i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante; b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti: i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante; c) smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione, la marcatura permanente dei materiali risultanti e il sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 diversi da quelli di cui all’, lettera a), punti i) e ii); d) smaltiti attraverso sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 di cui all’, lettera f); e) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o f) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.
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Smaltimento e uso di materiali di categoria 1 (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo