Art. 10
Materiali di categoria 3
In vigore dal 21 ott 2009
Materiali di categoria 3
I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:
a)
carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
b)
le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina uccisa per il consumo umano nel rispetto della legislazione comunitaria:
i)
carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
ii)
teste di pollame;
iii)
pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di:
—
animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test delle (Testo rilevante ai fini del SEE), e
—
ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
iv)
setole di suini;
v)
piume;
c)
sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un’azienda agricola ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
d)
sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto dai seguenti animali macellati in un macello, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria:
i)
animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test delle TSE; e
ii)
ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
e)
sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;
f)
prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
g)
alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all’uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
h)
sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;
i)
animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
j)
sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;
k)
i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali materiali:
i)
conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;
ii)
prodotti seguenti derivati da animali terrestri:
—
sottoprodotti dei centri di incubazione,
—
uova,
—
sottoprodotti di uova, compresi i gusci d’uovo;
iii)
pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;
l)
invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l’uomo o per gli animali;
m)
animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all’, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all’, lettere da a) a g);
n)
pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente articolo;
o)
tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria;
p)
rifiuti di cucina e ristorazione diversi da quelli contemplati all’, lettera f).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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