Art. 13

Smaltimento e uso di materiali di categoria 2

In vigore dal 21 ott 2009
Smaltimento e uso di materiali di categoria 2 I materiali di categoria 2 sono: a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento: i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante; b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 2 siano rifiuti: i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante; c) smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione attraverso sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente dei materiali risultanti; d) utilizzati per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti da immettere sul mercato conformemente all’, previa trasformazione mediante sterilizzazione sotto pressione, ove applicabile, e marcatura permanente dei materiali risultanti; e) compostati o trasformati in biogas: i) dopo la sterilizzazione sotto pressione e la marcatura permanente del materiale risultante; o ii) se si tratta di stallatico, del tubo digerente e del suo contenuto, di latte, prodotti a base di latte, di colostro, di uova e ovoprodotti qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, dopo la trasformazione preliminare o senza trasformazione preliminare; f) applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, di latte, prodotti a base di latte e di colostro e qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi; g) insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici; h) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o i) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1069:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Smaltimento e uso di materiali di categoria 2 (Art. 13 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo