Art. 13
Smaltimento e uso di materiali di categoria 2
In vigore dal 21 ott 2009
Smaltimento e uso di materiali di categoria 2
I materiali di categoria 2 sono:
a)
smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:
i)
direttamente, senza trasformazione preliminare; o
ii)
dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
b)
recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 2 siano rifiuti:
i)
direttamente, senza trasformazione preliminare; o
ii)
dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
c)
smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione attraverso sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente dei materiali risultanti;
d)
utilizzati per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti da immettere sul mercato conformemente all’, previa trasformazione mediante sterilizzazione sotto pressione, ove applicabile, e marcatura permanente dei materiali risultanti;
e)
compostati o trasformati in biogas:
i)
dopo la sterilizzazione sotto pressione e la marcatura permanente del materiale risultante; o
ii)
se si tratta di stallatico, del tubo digerente e del suo contenuto, di latte, prodotti a base di latte, di colostro, di uova e ovoprodotti qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, dopo la trasformazione preliminare o senza trasformazione preliminare;
f)
applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, di latte, prodotti a base di latte e di colostro e qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi;
g)
insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;
h)
utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o
i)
utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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