Art. 32
Immissione sul mercato e uso
In vigore dal 21 ott 2009
Immissione sul mercato e uso
1. I fertilizzanti organici e gli ammendanti possono essere immessi sul mercato e usati a condizione che:
a)
derivino da materiali di categoria 2 o di categoria 3;
b)
siano stati fabbricati nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali in conformità dei requisiti fissati a norma dell’ e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo;
c)
provengano da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati, a seconda dei casi; e
d)
nel caso di farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e proteine animali trasformate, destinate ad essere usate quali fertilizzanti organici e ammendanti o loro componenti, siano state miscelate con un componente al fine di escludere il successivo impiego della miscela come mangime e sottoposte a marcatura qualora ciò sia previsto da provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3.
Possono inoltre essere immessi sul mercato e usati come fertilizzanti organici o ammendanti i residui della digestione derivati dalla trasformazione in biogas o compost.
Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che contemplano ulteriori condizioni o limitazioni per l’uso di fertilizzanti organici e ammendanti, a condizione che tali norme siano motivate da obiettivi di tutela della salute pubblica e degli animali.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), non è necessaria la miscelazione di materiali il cui uso quale mangime è escluso alla luce della loro composizione o confezione.
3. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite per quanto concerne:
a)
condizioni di sanità pubblica e degli animali per la produzione e l’uso di fertilizzanti organici e ammendanti;
b)
componenti o sostanze per la marcatura dei fertilizzanti organici e degli ammendanti;
c)
componenti da miscelare con i fertilizzanti organici e gli ammendanti;
d)
condizioni supplementari, ad esempio i metodi da usare per la marcatura e le proporzioni minime da rispettare nella preparazione della miscela al fine di escludere l’uso di tali fertilizzanti o ammendanti quali mangimi; e
e)
i casi in cui la composizione o la confezione consentono di derogare dall’obbligo di miscelazione dei componenti.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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