Art. 11
Restrizioni dell’uso
In vigore dal 21 ott 2009
Restrizioni dell’uso
1. Sono vietati gli usi seguenti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati:
a)
alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;
b)
alimentazione di animali d’allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi;
c)
l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa, di almeno 21 giorni, volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali; e
d)
alimentazione di pesci d’allevamento con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci d’allevamento della stessa specie.
2. Possono essere stabilite misure concernenti:
a)
le verifiche e i controlli da effettuarsi per garantire l’applicazione dei divieti di cui al paragrafo 1, compresi i metodi di individuazione e i test da utilizzare per accertare la presenza di materiali derivanti da talune specie e le soglie per le quantità trascurabili di proteine animali trasformate di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), causate da contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili;
b)
le condizioni per l’alimentazione di animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie; e
c)
le condizioni per l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti, in particolare una modifica del periodo di attesa di cui al paragrafo 1, lettera c).
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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