Art. 14
Smaltimento e uso di materiali di categoria 3
In vigore dal 21 ott 2009
Smaltimento e uso di materiali di categoria 3
I materiali di categoria 3 sono:
a)
smaltiti come rifiuti mediante incenerimento, dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;
b)
recuperati o smaltiti mediante coincenerimento con o senza trasformazione preliminare, qualora i materiali di categoria 3 siano rifiuti;
c)
smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione;
d)
trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria 3 che hanno subito un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali, attraverso tali prodotti, e usati:
i)
per la fabbricazione di mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all’, eccetto se si tratta di materiali di cui all’, lettere n), o) e p);
ii)
per la fabbricazione di mangimi per animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all’;
iii)
per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, da immettere sul mercato conformemente all’; o
iv)
per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti, da immettere sul mercato conformemente all’;
e)
utilizzati per la produzione di alimenti crudi per animali da compagnia da immettere sul mercato conformemente all’;
f)
compostati o trasformati in biogas;
g)
insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;
h)
utilizzati in condizioni, determinate dall’autorità competente, atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali, se si tratta di gusci, conchiglie o carapaci di crostacei e molluschi diversi da quelli di cui all’, paragrafo 2, lettera f) e di gusci d’uovo;
i)
utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o
j)
utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli e immessi sul mercato conformemente a tali articoli;
k)
trasformati per sterilizzazione sotto pressione o mediante i metodi di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o compostati o trasformati in biogas, se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui all’, lettera p); o
l)
applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi all’uomo o ad animali attraverso tali prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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