Art. 33
Immissione sul mercato
In vigore dal 21 ott 2009
Immissione sul mercato
Gli operatori possono immettere sul mercato i seguenti prodotti derivati:
a)
prodotti cosmetici, quali definiti all’, paragrafo 1, della direttiva 76/768/CEE;
b)
dispositivi medici impiantabili attivi, quali definiti all’, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE;
c)
dispositivi medici, quali definiti all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE;
d)
dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all’, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE;
e)
medicinali veterinari, quali definiti all’, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE;
f)
medicinali, quali definiti all’, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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