Art. 33

Immissione sul mercato

In vigore dal 21 ott 2009
Immissione sul mercato Gli operatori possono immettere sul mercato i seguenti prodotti derivati: a) prodotti cosmetici, quali definiti all’, paragrafo 1, della direttiva 76/768/CEE; b) dispositivi medici impiantabili attivi, quali definiti all’, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE; c) dispositivi medici, quali definiti all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE; d) dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all’, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE; e) medicinali veterinari, quali definiti all’, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE; f) medicinali, quali definiti all’, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.
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