Art. 34

Fabbricazione

In vigore dal 21 ott 2009
Fabbricazione 1.   L’importazione, la raccolta e lo spostamento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati a stabilimenti o impianti per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all’ e la fabbricazione di tali prodotti derivati sono effettuate nel rispetto della legislazione comunitaria indicata in tale articolo. I materiali inutilizzati provenienti da tali stabilimenti o impianti sono smaltiti nel rispetto della suddetta legislazione. 2.   Tuttavia, si applica il presente regolamento qualora la legislazione comunitaria di cui all’ non contempli condizioni atte a contenere rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.
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Fabbricazione (Art. 34 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo