Art. 36

Immissione sul mercato di altri prodotti derivati

In vigore dal 21 ott 2009
Immissione sul mercato di altri prodotti derivati Gli operatori possono immettere sul mercato prodotti derivati diversi da quelli di cui agli , a condizione che: a) tali prodotti siano: i) non destinati ad essere impiegati per l’alimentazione di animali d’allevamento o per l’applicazione sul terreno da adibire a pascolo o coltura erbacea per tali animali; o ii) destinati all’alimentazione degli animali da pelliccia; e b) essi garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali attraverso: i) la provenienza sicura in conformità dell’; ii) il trattamento sicuro in conformità dell’, qualora la provenienza sicura non garantisca un contenimento sufficiente; oppure iii) verificando che i prodotti siano impiegati esclusivamente per usi finali sicuri, in conformità dell’, qualora il trattamento sicuro non garantisca un sufficiente contenimento dei rischi.
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Immissione sul mercato di altri prodotti derivati (Art. 36 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo