Art. 35

Immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia

In vigore dal 21 ott 2009
Immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia Gli operatori possono immettere sul mercato alimenti per animali da compagnia, a condizione che: a) tali prodotti siano derivati: i) da materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’, lettere n), o) e p); ii) nel caso di alimenti per animali da compagnia d’importazione o di alimenti per animali di compagnia prodotti a partire da materie prime importate, da materiali di categoria 1 di cui all’, lettera c), fatte salve le condizioni stabilite ai sensi dell’, primo comma, lettera a); o iii) nel caso di alimenti per animali da compagnia crudi, da materiali di cui all’, lettera a) e lettera b), punti i) e ii); e b) garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali mediante trattamento sicuro in conformità dell’, laddove la provenienza sicura in conformità dell’ non garantisce un contenimento sufficiente.
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Immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia (Art. 35 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo