Art. 40

Misure di attuazione

In vigore dal 21 ott 2009
Misure di attuazione Le misure di attuazione della presente sezione possono essere stabilite per quanto concerne: a) condizioni per l’immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia d’importazione o di alimenti per animali di compagnia prodotti a partire da materie prime importate, da materiali di categoria 1 di cui all’, lettera c); b) condizioni per la provenienza sicura e lo spostamento sicuro del materiale da usare in condizioni che escludano rischi per la salute pubblica e degli animali; c) documentazione di cui all’, paragrafo 2, primo comma; d) parametri per il processo di fabbricazione di cui all’, primo comma, in particolare per quanto riguarda l’applicazione di trattamenti fisici o chimici al materiale utilizzato; e) prescrizioni relative alle prove applicabili al prodotto finale; e f) condizioni per l’uso sicuro di prodotti derivati che presentano un rischio per la salute pubblica e degli animali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Misure di attuazione (Art. 40 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo