Art. 42
Misure di attuazione
In vigore dal 21 ott 2009
Misure di attuazione
1. Le misure di attuazione dell’, che possono escludere i sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di importazione o in transito, fabbricati in taluni stabilimenti o impianti, al fine di proteggere la salute pubblica o degli animali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
2. Altre misure di attuazione dell’ sono adottate per quanto riguarda:
a)
le condizioni per l’importazione ed il transito di materiali di categoria 1 e di categoria 2 e per i prodotti da essi derivati;
b)
le restrizioni riguardanti la salute pubblica o degli animali applicabili a materiali importati di categoria 3 o prodotti da essi derivati che possono essere imposte attraverso un riferimento all’elenco comunitario di paesi terzi o parti di paesi terzi elaborato in conformità dell’, paragrafo 4, o per altri fini di tutela della salute pubblica e degli animali;
c)
le condizioni per la fabbricazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati in stabilimenti o impianti ubicati in paesi terzi; tali condizioni possono includere le disposizioni di controllo di tali stabilimenti o impianti da parte delle autorità competenti interessate e possono contemplare l’esonero per determinati tipi di stabilimenti o impianti di trattamento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati dal riconoscimento o dalla registrazione di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, lettera b); e
d)
i modelli dei certificati sanitari, documenti commerciali e dichiarazioni che devono essere allegati alle partite, che specificano le condizioni in base alle quali si può dichiarare che i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in questione sono stati ottenuti o fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1069:oj#art-42