Art. 43

Esportazione

In vigore dal 21 ott 2009
Esportazione 1.   L’esportazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati destinati all’incenerimento o alla discarica è vietata. 2.   L’esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in paesi terzi non membri dell’OCSE per l’uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost è vietata. 3.   I materiali di categoria 1, i materiali di categoria 2 e i prodotti da essi derivati sono esportati unicamente per fini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che siano state stabilite norme relative alla loro esportazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 4.   L’ del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardante gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità si applica, mutatis mutandis, all’esportazione di materiali di categoria 3 o prodotti da essi derivati nel rispetto del presente regolamento. 5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, l’importazione di: a) materiale specifico a rischio è effettuata solo in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001; b) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 2000/532/CE sono effettuati unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.
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Esportazione (Art. 43 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo