Art. 45

Controlli ufficiali

In vigore dal 21 ott 2009
Controlli ufficiali 1.   Fatto salvo l’, l’autorità competente svolge, a intervalli regolari, controlli ufficiali e ispezioni della manipolazione dei sottoprodotti animali e dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. 2.   Gli del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, mutatis mutandis, ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento. 3.   Nell’ambito dei controlli ufficiali l’autorità competente può tenere conto della conformità ai manuali di buone prassi. 4.   Possono essere stabilite modalità dettagliate per l’attuazione del presente articolo, comprese norme concernenti i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Controlli ufficiali (Art. 45 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo