Art. 46
Sospensioni, revoche e divieti riguardanti le operazioni
In vigore dal 21 ott 2009
Sospensioni, revoche e divieti riguardanti le operazioni
1. Se dai controlli ufficiali e dalle ispezioni effettuati dall’autorità competente risulta che una o più prescrizioni del presente regolamento non sono soddisfatte, tale autorità adotta i provvedimenti opportuni.
In particolare, a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali, l’autorità competente:
a)
sospende il riconoscimento di stabilimenti o impianti riconosciuti in virtù del presente regolamento, se:
i)
le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello stabilimento o dell’impianto non sono più rispettati;
ii)
si può presumere che l’operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole; e
iii)
i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali non richiedono interventi in applicazione del punto b);
b)
revoca il riconoscimento di stabilimenti o impianti riconosciuti in virtù del presente regolamento, se:
i)
le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello stabilimento o dell’impianto non sono più rispettati; e
ii)
non si può presumere che l’operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole:
—
per motivi connessi all’infrastruttura dello stabilimento o dell’impianto,
—
per motivi connessi alla capacità personale dell’operatore o del personale che egli controlla, o
—
a causa di rischi gravi per la salute pubblica e degli animali, che richiedono ampie modifiche del funzionamento dello stabilimento o dell’impianto prima che l’operatore possa presentare una nuova richiesta di riconoscimento;
c)
impone obblighi concreti a stabilimenti o impianti per ovviare alle carenze constatate.
2. L’autorità competente vieta, a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali, in modo temporaneo o permanente agli operatori di cui all’, paragrafi 1 e 3, e all’, paragrafo 1, di svolgere operazioni di cui al presente regolamento, se del caso, dopo aver ricevuto informazioni indicanti che:
a)
le prescrizioni della legislazione comunitaria non sono rispettate; e
b)
le operazioni implicano rischi potenziali per la salute pubblica o degli animali.
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