Art. 48

Controlli per le spedizioni verso altri Stati membri

In vigore dal 21 ott 2009
Controlli per le spedizioni verso altri Stati membri 1.   Se un operatore intende spedire materiali di categoria 1, materiali di categoria 2 e farine di carne e ossa o grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e di categoria 2 ad un altro Stato membro, ne informa l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione. Entro un termine preciso, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione, su domanda dell’operatore, decide di: a) rifiutare di ricevere la partita; b) accettare la partita senza porre condizioni; o c) subordinare l’accettazione della partita alle condizioni seguenti: i) se i prodotti derivati non sono stati sottoposti a sterilizzazione sotto pressione, devono subire tale trattamento; o ii) i sottoprodotti animali o i prodotti derivati devono rispettare le condizioni per la spedizione di partite giustificate da motivi di tutela della salute pubblica e degli animali al fine di garantire che i sottoprodotti animali e i prodotti derivati oggetto della spedizione siano manipolati nel rispetto del presente regolamento. 2.   I formati per le richieste degli operatori di cui al paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3. 3.   L’autorità competente dello Stato membro di origine informa l’autorità competente dello Stato membro di destinazione attraverso il sistema Traces, in conformità della decisione 2004/292/CE, della spedizione di ogni partita inviata allo Stato membro di destinazione contenente: a) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al paragrafo 1; b) proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3. Dopo essere stata informata della spedizione, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione informa l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’arrivo di ogni singola partita attraverso il sistema Traces. 4.   I materiali di categoria 1 e di categoria 2, le farine di carne e ossa e il grasso animale di cui al paragrafo 1 sono trasportati direttamente allo stabilimento o all’impianto di destinazione, che deve essere stato registrato o riconosciuto in conformità degli oppure, se si tratta di stallatico, all’azienda agricola di destinazione. 5.   I sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati inviati ad un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo sono spediti in consegne sigillate nello Stato membro di origine e sono accompagnati da un certificato sanitario. Le partite sigillate rientrano nella Comunità solo attraverso un posto di ispezione frontaliero, in conformità dell’ della direttiva 89/662/CEE. 6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in essi menzionati, che sono stati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 200/532/CE, sono inviati ad altri Stati membri solo nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006. 7.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate per quanto concerne: a) un termine specifico per la decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 1; b) condizioni supplementari per la spedizione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al paragrafo 4; c) modelli dei certificati sanitari da allegare alle partite inviate nel rispetto del paragrafo 5; e d) condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati in esposizioni, attività artistiche, per fini diagnostici, istruttivi o di ricerca possono essere inviati ad altri Stati membri, in deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 8.   Le misure per l’attuazione del presente articolo possono specificare le condizioni in base alle quali, in deroga ai paragrafi da 1 a 4, le autorità competenti possono autorizzare: a) la spedizione di stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda o tra aziende situate in regioni frontaliere di Stati membri confinanti; b) la spedizione di altri sottoprodotti animali trasportati tra stabilimenti o impianti situati in regioni frontaliere di Stati membri confinanti; e c) il trasporto di un animale da compagnia morto per incenerimento in uno stabilimento o impianto situato nella regione frontaliera di un altro Stato membro confinante. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Controlli per le spedizioni verso altri Stati membri (Art. 48 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo