Art. 23

Registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti

In vigore dal 21 ott 2009
Registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti 1.   A fini della registrazione, gli operatori: a) prima di iniziare le attività, informano l’autorità competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; b) trasmettono all’autorità competente informazioni su: i) la categoria dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati sotto il loro controllo; ii) la natura delle operazioni svolte, nell’ambito delle quali sono utilizzati sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come materiale di partenza. 2.   Gli operatori forniscono all’autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), compreso ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività quale l’eventuale chiusura di uno stabilimento o impianto esistente. 3.   Norme dettagliate riguardo alla registrazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3. 4.   In deroga al paragrafo 1, non è richiesta notifica ai fini della registrazione per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti che generano sottoprodotti di origine animale sono già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti o gli impianti sono già stati riconosciuti in conformità dell’ del presente regolamento. La stessa deroga si applica alle attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale solo in loco, effettuate in aziende agricole o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti.
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Registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti (Art. 23 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo