Art. 21

Raccolta e identificazione per quanto riguarda la categoria e il trasporto

In vigore dal 21 ott 2009
Raccolta e identificazione per quanto riguarda la categoria e il trasporto 1.   Gli operatori raccolgono, identificano e trasportano i sottoprodotti di origine animale senza indebiti ritardi, in condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali. 2.   Gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale o, se richiesto dal presente regolamento o da un provvedimento adottato in conformità del paragrafo 6, da un certificato sanitario. In deroga al primo comma, l’autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno dello stesso Stato membro, senza documento commerciale o certificato sanitario. 3.   I documenti commerciali e i certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati durante il trasporto contengono almeno informazioni sull’origine, la destinazione e la quantità di tali prodotti e una descrizione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e della loro marcatura, qualora essa sia richiesta dal presente regolamento. Tuttavia, per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati trasportati all’interno del territorio di uno Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma attraverso un sistema alternativo. 4.   Gli operatori raccolgono, trasportano e smaltiscono i rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 in conformità delle misure nazionali previste all’ della direttiva 2008/98/CE. 5.   Le seguenti misure sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3: a) modelli di documenti commerciali necessari durante il trasporto di sottoprodotti di origine animale; e b) modelli di certificati sanitari e condizioni che disciplinano le modalità secondo le quali tali certificati accompagnano i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati durante il trasporto. 6.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate per quanto concerne: a) i casi in cui si deve allegare un certificato sanitario in considerazione del livello di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a determinati prodotti derivati; b) i casi in cui, in deroga al paragrafo 2, primo comma, e visto il livello non elevato di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a determinati sottoprodotti animali o prodotti derivati, il trasporto di prodotti derivati può essere effettuato senza i documenti o i certificati di cui al suddetto paragrafo; c) le prescrizioni per l’identificazione, inclusa l’etichettatura, nonché per la separazione delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale durante il trasporto; e d) le condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali connessi alla raccolta e al trasporto di sottoprodotti di origine animale, incluse le condizioni per un trasporto sicuro di tali prodotti applicabili ai contenitori, ai veicoli e al materiale d’imballaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Raccolta e identificazione per quanto riguarda la categoria e il trasporto (Art. 21 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo