Art. 22

Rintracciabilità

In vigore dal 21 ott 2009
Rintracciabilità 1.   Gli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari. Tuttavia, il primo comma non si applica se è stata concessa un’autorizzazione per il trasporto di sottoprodotti animali o prodotti derivati senza documenti commerciali o certificati sanitari in conformità dell’, paragrafo 2, secondo comma, o delle misure di attuazione adottate a norma dell’, paragrafo 6, lettera b). 2.   Gli operatori di cui al paragrafo 1 dispongono di sistemi e procedure per individuare: a) gli altri operatori cui hanno fornito i loro sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; e b) gli operatori dai quali sono stati riforniti. Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta. 3.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda: a) le informazioni da mettere a disposizione delle autorità competenti; b) il periodo di tempo durante il quale tali informazioni devono essere conservate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1069:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rintracciabilità (Art. 22 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo