Art. 24

Riconoscimento di stabilimenti o impianti

In vigore dal 21 ott 2009
Riconoscimento di stabilimenti o impianti 1.   Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano riconosciuti dalle autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano una o più delle seguenti attività: a) trattamento dei sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione a pressione, con metodi di trasformazione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o con metodi alternativi autorizzati a norma dell’; b) smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE; c) smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE; d) uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili; e) fabbricazione di alimenti per animali da compagnia; f) fabbricazione di fertilizzanti organici e ammendanti; g) trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in biogas o compost; h) manipolazione dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio; i) magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale; j) magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: i) smaltiti in discarica o inceneriti o destinati ad essere recuperati o smaltiti mediante coincenerimento; ii) usati come combustibile; iii) usati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005; iv) usati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione. 2.   Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 specifica se lo stabilimento o l’impianto è riconosciuto per operazioni riguardanti sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati di: a) una determinata categoria di cui agli o 10; o b) di più di una categoria di cui agli o 10, precisando se tali operazioni sono svolte: i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; o ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a: — un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o — altre circostanze straordinarie non previste.
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Riconoscimento di stabilimenti o impianti (Art. 24 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo