Art. 24
Riconoscimento di stabilimenti o impianti
In vigore dal 21 ott 2009
Riconoscimento di stabilimenti o impianti
1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano riconosciuti dalle autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano una o più delle seguenti attività:
a)
trattamento dei sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione a pressione, con metodi di trasformazione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o con metodi alternativi autorizzati a norma dell’;
b)
smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;
c)
smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;
d)
uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili;
e)
fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
f)
fabbricazione di fertilizzanti organici e ammendanti;
g)
trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in biogas o compost;
h)
manipolazione dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio;
i)
magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;
j)
magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:
i)
smaltiti in discarica o inceneriti o destinati ad essere recuperati o smaltiti mediante coincenerimento;
ii)
usati come combustibile;
iii)
usati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005;
iv)
usati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.
2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 specifica se lo stabilimento o l’impianto è riconosciuto per operazioni riguardanti sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati di:
a)
una determinata categoria di cui agli o 10; o
b)
di più di una categoria di cui agli o 10, precisando se tali operazioni sono svolte:
i)
permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; o
ii)
temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:
—
un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
—
altre circostanze straordinarie non previste.
Storico versioni
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