Art. 26
Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale nelle imprese del settore alimentare
In vigore dal 21 ott 2009
Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale nelle imprese del settore alimentare
1. Il trattamento, la trasformazione o il magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale in stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 853/2004 o in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 852/2004 è effettuata nel rispetto di condizioni che impediscono la contaminazione crociata e, se del caso, in una specifica parte dello stabilimento o dell’impianto.
2. Le materie prime per la produzione di gelatina e collagene non destinate al consumo umano possono essere immagazzinate, trattate o trasformate negli stabilimenti specificamente autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XIV, capo I, punto 5, e sezione XV, capo I, punto 5, a condizione che il rischio di trasmissione di malattie sia impedito mediante la separazione di tali materie prime dalle materie prime usate per la produzione di prodotti di origine animale.
3. I paragrafi 1 e 2 fanno salvi altri requisiti più specifici previsti dalla normativa comunitaria in materia veterinaria.
Storico versioni
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