Art. 27
Misure di attuazione
In vigore dal 21 ott 2009
Misure di attuazione
Le misure di attuazione della presente sezione e della sezione I del presente capo sono stabilite per quanto riguarda:
a)
prescrizioni applicabili all’infrastruttura e alle attrezzature all’interno degli stabilimenti o degli impianti;
b)
prescrizioni in materia di igiene applicabili a tutti i tipi di manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, comprese le misure intese a modificare i requisiti in materia di igiene per gli stabilimenti o gli impianti di cui all’, paragrafo 1;
c)
condizioni e prescrizioni tecniche per la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione e il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e condizioni per il trattamento delle acque reflue;
d)
elementi di prova che l’operatore deve presentare ai fini della convalida del trattamento, della trasformazione e della lavorazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, relativamente alla loro attitudine ad evitare rischi per la salute umana e degli animali;
e)
condizioni per la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati di più di una delle categorie di cui agli o 10 nello stesso stabilimento o impianto:
i)
in cui tali operazioni sono effettuate separatamente;
ii)
in cui tali operazioni sono effettuate temporaneamente in determinate circostanze;
f)
condizioni per la prevenzione di contaminazione crociata quando i sottoprodotti di origine animale sono immagazzinati, trattati o trasformati in una parte specifica di uno stabilimento o di un impianto di cui all’;
g)
parametri standard di trasformazione per gli impianti di produzione di biogas e di compost;
h)
prescrizioni applicabili all’incenerimento o al coincenerimento in impianti a bassa e ad alta capacità di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c); e
i)
prescrizioni applicabili alla combustione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui all’, paragrafo 1, lettera d).
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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