Art. 29

Analisi di rischio e punti critici di controllo

In vigore dal 21 ott 2009
Analisi di rischio e punti critici di controllo 1.   Gli operatori che svolgono una delle seguenti attività introducono, attuano e mantengono una o più procedure scritte permanenti basate sui principi dell’analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP) per: a) la lavorazione dei sottoprodotti di origine animale; b) la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas e compost; c) la manipolazione e il magazzinaggio di più di una categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati nello stesso stabilimento o impianto; d) la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia. 2.   Gli operatori di cui al paragrafo 1, in particolare: a) identificano tutti i pericoli che devono essere prevenuti, eliminati o ridotti a livelli accettabili; b) identificano i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili; c) stabiliscono, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l’accettabile e l’inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati; d) stabiliscono e applicano procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; e) stabiliscono le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo; f) stabiliscono procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) a e) sono completi e funzionano in modo efficace. Le procedure di verifica sono svolte regolarmente; g) stabiliscono una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni delle imprese onde dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f). 3.   Ogniqualvolta si apporti una modifica al prodotto, al processo o a una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della distribuzione, gli operatori sottopongono a revisione le loro procedure e apportano i necessari cambiamenti. 4.   Le misure intese a facilitare l’attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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Analisi di rischio e punti critici di controllo (Art. 29 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo