Art. 30

Manuali nazionali di buone prassi

In vigore dal 21 ott 2009
Manuali nazionali di buone prassi 1.   Ove necessario, le autorità competenti incoraggiano lo sviluppo, la diffusione e l’uso volontario di manuali nazionali di buone prassi, in particolare per l’applicazione dei principi HACCP di cui all’. Gli operatori possono usare tali guide su base volontaria. 2.   Le autorità competenti valutano i manuali nazionali al fine di garantire che: a) siano stati elaborati in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmente coinvolti e siano stati diffusi da settori degli operatori; e b) il loro contenuto sia applicabile nei settori cui sono destinati.
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Manuali nazionali di buone prassi (Art. 30 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo