Art. 31

Immissione sul mercato

In vigore dal 21 ott 2009
Immissione sul mercato 1.   I sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all’alimentazione di animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia possono essere immessi sul mercato a condizione che: a) siano o derivino da materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’, lettere n), o) e p); b) siano stati raccolti o trattati, a seconda dei casi, nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali in conformità delle misure adottate a norma dell’ e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo; e c) provengano da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati, a seconda dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati di cui si tratti. 2.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite per quanto concerne le condizioni di sanità pubblica e degli animali per la raccolta, la trasformazione e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Immissione sul mercato (Art. 31 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo