Art. 28

Controlli interni

In vigore dal 21 ott 2009
Controlli interni Gli operatori istituiscono, attuano e mantengono controlli interni nei propri stabilimenti o impianti al fine di monitorare il rispetto del presente regolamento. Gli operatori garantiscono che nessun sottoprodotto animale o prodotto derivato del quale si sospetta o è stata accertata la non conformità al presente regolamento lasci lo stabilimento o l’impianto, eccetto per lo smaltimento.
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Controlli interni (Art. 28 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo