Art. 25

Prescrizioni generali in materia di igiene

In vigore dal 21 ott 2009
Prescrizioni generali in materia di igiene 1.   Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o gli impianti sotto il loro controllo che svolgono le attività di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e h): a) siano costruiti in modo da consentirne un’efficace pulizia e disinfezione e, ove opportuno, in modo che la costruzione di piani faciliti l’evacuazione dei liquidi; b) abbiano accesso ad adeguate strutture per l’igiene personale, quali servizi igienici, spogliatoi e lavabi per il personale; c) abbiano adeguati dispositivi di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli; d) mantengano gli impianti e le attrezzature in buone condizioni e garantiscano che le apparecchiature di misurazione siano calibrate regolarmente; e e) abbiano preso adeguate disposizioni per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei veicoli per evitare rischi di contaminazione. 2.   Tutte le persone che lavorano negli stabilimenti o negli impianti di cui al paragrafo 1 indossano indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi. Se del caso, in un determinato impianto o stabilimento: a) gli addetti alle operazioni eseguite nella zona sporca non possono entrare nella zona pulita se non dopo aver cambiato abiti e calzature da lavoro o dopo averli disinfettati; b) le attrezzature e gli utensili non sono portati dalla zona sporca a quella pulita, a meno che non siano stati prima puliti e disinfettati; e c) l’operatore definisce una procedura per gli spostamenti del personale volta a controllarne i movimenti e che descrive la corretta utilizzazione dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote. 3.   Negli stabilimenti o impianti che svolgono le attività di cui all’, paragrafo 1, lettere a): a) i sottoprodotti di origine animale sono manipolati in modo da evitare rischi di contaminazione; b) i sottoprodotti di origine animale sono trasformati il più rapidamente possibile. Dopo la trasformazione, i sottoprodotti di origine animale sono manipolati e immagazzinati in modo da evitare rischi di contaminazione; c) se del caso, nel corso di un trattamento applicato a sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tutte le parti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati sono trattate ad una determinata temperatura per un determinato periodo di tempo per evitare rischi di ricontaminazione; d) gli operatori controllano regolarmente i parametri applicabili, in particolare la temperatura, la pressione, il tempo, la dimensione delle particelle, se del caso mediante dispositivi automatici; e) sono stabilite e documentate procedure di pulizia per tutte le parti dello stabilimento o dell’impianto.
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Prescrizioni generali in materia di igiene (Art. 25 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo