Art. 25 · Prescrizioni generali in materia di igiene

Art. 25

Prescrizioni generali in materia di igiene

In vigore dal 21 ott 2009
Prescrizioni generali in materia di igiene 1.   Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o gli impianti sotto il loro controllo che svolgono le attività di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e h): a) siano costruiti in modo da consentirne un’efficace pulizia e disinfezione e, ove opportuno, in modo che la costruzione di piani faciliti l’evacuazione dei liquidi; b) abbiano accesso ad adeguate strutture per l’igiene personale, quali servizi igienici, spogliatoi e lavabi per il personale; c) abbiano adeguati dispositivi di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli; d) mantengano gli impianti e le attrezzature in buone condizioni e garantiscano che le apparecchiature di misurazione siano calibrate regolarmente; e e) abbiano preso adeguate disposizioni per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei veicoli per evitare rischi di contaminazione. 2.   Tutte le persone che lavorano negli stabilimenti o negli impianti di cui al paragrafo 1 indossano indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi. Se del caso, in un determinato impianto o stabilimento: a) gli addetti alle operazioni eseguite nella zona sporca non possono entrare nella zona pulita se non dopo aver cambiato abiti e calzature da lavoro o dopo averli disinfettati; b) le attrezzature e gli utensili non sono portati dalla zona sporca a quella pulita, a meno che non siano stati prima puliti e disinfettati; e c) l’operatore definisce una procedura per gli spostamenti del personale volta a controllarne i movimenti e che descrive la corretta utilizzazione dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote. 3.   Negli stabilimenti o impianti che svolgono le attività di cui all’, paragrafo 1, lettere a): a) i sottoprodotti di origine animale sono manipolati in modo da evitare rischi di contaminazione; b) i sottoprodotti di origine animale sono trasformati il più rapidamente possibile. Dopo la trasformazione, i sottoprodotti di origine animale sono manipolati e immagazzinati in modo da evitare rischi di contaminazione; c) se del caso, nel corso di un trattamento applicato a sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tutte le parti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati sono trattate ad una determinata temperatura per un determinato periodo di tempo per evitare rischi di ricontaminazione; d) gli operatori controllano regolarmente i parametri applicabili, in particolare la temperatura, la pressione, il tempo, la dimensione delle particelle, se del caso mediante dispositivi automatici; e) sono stabilite e documentate procedure di pulizia per tutte le parti dello stabilimento o dell’impianto.
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