Art. 4

Punto di partenza nella catena di fabbricazione e obblighi

In vigore dal 21 ott 2009
Punto di partenza nella catena di fabbricazione e obblighi 1.   Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del presente regolamento (punto di partenza). 2.   In tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell’immissione sul mercato, della distribuzione, dell’impiego e dello smaltimento nell’ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività. 3.   Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte degli operatori lungo tutta la catena dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 2. A tal fine, essi mantengono un sistema di controlli ufficiali conformemente alla pertinente legislazione comunitaria. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto nel loro territorio un adeguato sistema atto a garantire che i sottoprodotti di origine animale siano: a) raccolti, identificati e trasportati senza indebiti ritardi; e b) trattati, utilizzati o smaltiti nel rispetto del presente regolamento. 5.   Gli Stati membri possono assolvere i loro obblighi ai sensi del paragrafo 4 in cooperazione con altri Stati membri o con paesi terzi.
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Punto di partenza nella catena di fabbricazione e obblighi (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo