Art. 3

Definizioni

In vigore dal 21 ott 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) «sottoprodotti di origine animale», corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma; 2) «prodotti derivati», prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale; 3) «prodotti di origine animale», prodotti di origine animale quali definiti al punto 8.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004; 4) «carcassa», una carcassa quale definita al punto 1.9 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004; 5) «animale», qualsiasi animale invertebrato o vertebrato; 6) «animale d'allevamento»: a) un animale detenuto, ingrassato o allevato dall’uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini d’allevamento; b) equidi; 7) «animale selvatico», un animale non detenuto dall’uomo; 8) «animale da compagnia», un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall’uomo a fini diversi dall’allevamento; 9) «animali acquatici», animali acquatici secondo la definizione dell’, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE; 10) «autorità competente», l’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui sia stata delegata tale competenza; la definizione include, se del caso, l’autorità corrispondente di un paese terzo; 11) «operatore», le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori; 12) «utilizzatore», le persone fisiche o giuridiche che utilizzano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici; 13) «stabilimento» o «impianto», qualsiasi luogo, diverso da un peschereccio, in cui è svolta qualsiasi operazione che comporta la manipolazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati; 14) «immissione sul mercato», qualsiasi operazione intesa a vendere a terzi nella Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati, o qualsiasi altra forma di fornitura a detti terzi, a titolo oneroso o gratuito, o di magazzinaggio ai fini della successiva fornitura ai terzi in questione; 15) «transito», lo spostamento attraverso la Comunità dal territorio di un paese terzo verso il territorio di un altro paese terzo, non effettuato né via mare né per via aerea; 16) «esportazione», lo spostamento dalla Comunità verso un paese terzo; 17) «encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)», tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili secondo la definizione dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001; 18) «materiale specifico a rischio», materiale specifico a rischio secondo la definizione dell’, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001; 19) «sterilizzazione sotto pressione», il trattamento di sottoprodotti di origine animale, dopo la riduzione in particelle non superiori a 50 mm, ad una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C per almeno 20 minuti senza interruzioni, ad una pressione assoluta di almeno 3 bar; 20) «stallatico», gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera; 21) «discarica autorizzata», una discarica per la quale sia stata rilasciata un’autorizzazione conformemente alla direttiva 1999/31/CE; 22) «fertilizzanti organici» e «ammendanti», materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere stallatico, guano non mineralizzato, contenuto del tubo digerente, compost e residui della digestione; 23) «zona isolata», una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco; 24) «alimento» o «prodotto alimentare», un alimento o un prodotto alimentare così come definito all’ del regolamento (CE) n. 178/2002; 25) «mangime» o «alimento per animali», un mangime o un alimento per animali così come definito all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002; 26) «fanghi di centrifugazione o di separazione», materiale raccolto come sottoprodotto dopo la depurazione del latte crudo e la separazione del latte scremato e della panna dal latte crudo; 27) «rifiuto», un rifiuto come definito all’, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo