Art. 3
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1)
«sottoprodotti di origine animale», corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
2)
«prodotti derivati», prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale;
3)
«prodotti di origine animale», prodotti di origine animale quali definiti al punto 8.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
4)
«carcassa», una carcassa quale definita al punto 1.9 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
5)
«animale», qualsiasi animale invertebrato o vertebrato;
6)
«animale d'allevamento»:
a)
un animale detenuto, ingrassato o allevato dall’uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini d’allevamento;
b)
equidi;
7)
«animale selvatico», un animale non detenuto dall’uomo;
8)
«animale da compagnia», un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall’uomo a fini diversi dall’allevamento;
9)
«animali acquatici», animali acquatici secondo la definizione dell’, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE;
10)
«autorità competente», l’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui sia stata delegata tale competenza; la definizione include, se del caso, l’autorità corrispondente di un paese terzo;
11)
«operatore», le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori;
12)
«utilizzatore», le persone fisiche o giuridiche che utilizzano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici;
13)
«stabilimento» o «impianto», qualsiasi luogo, diverso da un peschereccio, in cui è svolta qualsiasi operazione che comporta la manipolazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati;
14)
«immissione sul mercato», qualsiasi operazione intesa a vendere a terzi nella Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati, o qualsiasi altra forma di fornitura a detti terzi, a titolo oneroso o gratuito, o di magazzinaggio ai fini della successiva fornitura ai terzi in questione;
15)
«transito», lo spostamento attraverso la Comunità dal territorio di un paese terzo verso il territorio di un altro paese terzo, non effettuato né via mare né per via aerea;
16)
«esportazione», lo spostamento dalla Comunità verso un paese terzo;
17)
«encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)», tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili secondo la definizione dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;
18)
«materiale specifico a rischio», materiale specifico a rischio secondo la definizione dell’, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;
19)
«sterilizzazione sotto pressione», il trattamento di sottoprodotti di origine animale, dopo la riduzione in particelle non superiori a 50 mm, ad una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C per almeno 20 minuti senza interruzioni, ad una pressione assoluta di almeno 3 bar;
20)
«stallatico», gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera;
21)
«discarica autorizzata», una discarica per la quale sia stata rilasciata un’autorizzazione conformemente alla direttiva 1999/31/CE;
22)
«fertilizzanti organici» e «ammendanti», materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere stallatico, guano non mineralizzato, contenuto del tubo digerente, compost e residui della digestione;
23)
«zona isolata», una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;
24)
«alimento» o «prodotto alimentare», un alimento o un prodotto alimentare così come definito all’ del regolamento (CE) n. 178/2002;
25)
«mangime» o «alimento per animali», un mangime o un alimento per animali così come definito all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002;
26)
«fanghi di centrifugazione o di separazione», materiale raccolto come sottoprodotto dopo la depurazione del latte crudo e la separazione del latte scremato e della panna dal latte crudo;
27)
«rifiuto», un rifiuto come definito all’, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1069:oj#art-3