Art. 2

Ambito d’applicazione

In vigore dal 21 ott 2009
Ambito d’applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria; e b) ai seguenti prodotti che, in seguito alla decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall’alimentazione umana: i) prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria; ii) materie prime per la produzione di prodotti di origine animale. 2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale: a) corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali; b) corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l’uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie, fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004; c) sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina e carni di selvaggina di cui all’, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004; d) ovociti, embrioni e sperma destinati alla riproduzione; e) latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell’azienda di origine; f) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli e delle carni; g) rifiuti di cucina e ristorazione, tranne rifiuti: i) provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; ii) destinati all’utilizzo nei mangimi; iii) destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all’, paragrafo 1, lettera b) o alla trasformazione in biogas o compost; h) fatta salva la legislazione comunitaria sull’ambiente, il materiale proveniente da navi officina che operano nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare, eccetto il materiale derivato dall’eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all’uomo, incluse le parassitosi; i) alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto, in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore; j) alimenti greggi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati nell’azienda di origine e destinati al consumo domestico privato; e k) escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché il guano non mineralizzato. 3.   Il presente regolamento fa salve le normative in campo veterinario mirate a contrastare e ad eradicare malattie animali.
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