Art. 2
Ambito d’applicazione
In vigore dal 21 ott 2009
Ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a)
ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria; e
b)
ai seguenti prodotti che, in seguito alla decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall’alimentazione umana:
i)
prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;
ii)
materie prime per la produzione di prodotti di origine animale.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale:
a)
corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali;
b)
corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l’uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie, fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina e carni di selvaggina di cui all’, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004;
d)
ovociti, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;
e)
latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell’azienda di origine;
f)
conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli e delle carni;
g)
rifiuti di cucina e ristorazione, tranne rifiuti:
i)
provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
ii)
destinati all’utilizzo nei mangimi;
iii)
destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all’, paragrafo 1, lettera b) o alla trasformazione in biogas o compost;
h)
fatta salva la legislazione comunitaria sull’ambiente, il materiale proveniente da navi officina che operano nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare, eccetto il materiale derivato dall’eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all’uomo, incluse le parassitosi;
i)
alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto, in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
j)
alimenti greggi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati nell’azienda di origine e destinati al consumo domestico privato; e
k)
escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché il guano non mineralizzato.
3. Il presente regolamento fa salve le normative in campo veterinario mirate a contrastare e ad eradicare malattie animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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