Art. 6
Restrizioni di polizia sanitaria generali
In vigore dal 21 ott 2009
Restrizioni di polizia sanitaria generali
1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di specie sensibili non sono spediti da aziende, stabilimenti, impianti o zone soggetti a restrizioni:
a)
a norma della legislazione comunitaria in campo veterinario; o
b)
a causa della presenza di una malattia trasmissibile grave:
i)
che figura nell’allegato I della direttiva 92/119/CEE; o
ii)
fissata conformemente al secondo comma.
Le misure di cui al primo comma, lettera b), punto ii), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano spediti in condizioni intese a evitare la diffusione di malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 5.
Storico versioni
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