Art. 47
Elenchi
In vigore dal 21 ott 2009
Elenchi
1. Ogni Stato membro elabora un elenco di stabilimenti, impianti e operatori riconosciuti o registrati in conformità del presente regolamento all’interno del suo territorio.
Ad ogni stabilimento, impianto o operatore attribuisce un numero ufficiale di identificazione per quanto riguarda la natura delle sue attività.
Se del caso, gli Stati membri indicano il numero ufficiale attribuito allo stabilimento, all’impianto o all’operatore in virtù di altra legislazione comunitaria.
Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati.
Gli Stati membri tengono aggiornato gli elenchi degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e li mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
2. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda:
a)
il formato degli elenchi di cui al paragrafo 1; e
b)
la procedura di messa a disposizione degli elenchi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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