Art. 47

Elenchi

In vigore dal 21 ott 2009
Elenchi 1.   Ogni Stato membro elabora un elenco di stabilimenti, impianti e operatori riconosciuti o registrati in conformità del presente regolamento all’interno del suo territorio. Ad ogni stabilimento, impianto o operatore attribuisce un numero ufficiale di identificazione per quanto riguarda la natura delle sue attività. Se del caso, gli Stati membri indicano il numero ufficiale attribuito allo stabilimento, all’impianto o all’operatore in virtù di altra legislazione comunitaria. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati. Gli Stati membri tengono aggiornato gli elenchi degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e li mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. 2.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda: a) il formato degli elenchi di cui al paragrafo 1; e b) la procedura di messa a disposizione degli elenchi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1069:oj#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Elenchi (Art. 47 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo